COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Tassa di soggiorno pari a € 2 a persona al giorno, fino a dieci
giorni anche non consecutivi nell’anno solare
Maggiori dettagli di seguito
Art. 4 del D.Lgs. 23 del 14 Marzo 2011
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2024
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1)Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’Art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per istituire e disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.
2) Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.
3) Per strutture ricettive, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si intendono le strutture alberghiere, extra-alberghiere, agrituristiche, case per ferie, affitta camere, b&b, foresterie lombarde o comunque denominate tutte le tipologie di strutture che offrono alloggi a fini turistici, situate nel Comune di Ternate, ivi comprese le locazioni turistiche.
Articolo 2
Presupposto dell’imposta
1) Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2) L’imposta è corrisposta per ogni notte di pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti, anche non consecutivi, durante l’anno solare.
Articolo 3
Soggetto passivo
1) È soggetto passivo dell’imposta chiunque pernotti nelle strutture ricettive di cui all’art. 1,situate sul territorio comunale e che non risulta iscritto all’anagrafe dei residenti del Comune di Ternate.
2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 1, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo come DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5- bis del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017.
Articolo 4
Misura dell’imposta
1) La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive in maniera che tenga conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
Articolo 5
Esenzioni
1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, previa presentazione di apposita documentazione:
- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i residenti nel comune di Ternate;
- il personale dipendente della struttura ricettiva;
- i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente; nel caso di minori sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
- gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i soggetti con disabilità ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore; nel caso di minori sono esenti entrambi i genitori;
- i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
- gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive con sede nel Comune di Ternate, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza
- le forze dell’ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali.
Articolo 6
Versamento dell’imposta
- I soggetti di cui all’art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all’art. 4.
Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ternate sono tenuti a:
- informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall’Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, di apposite dichiarazioni per l’eventuale esenzione dall’imposta
- segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta, comunque non oltre il 5° giorno successivo all’accertato omesso versamento; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell’interessato;