Tassa di soggiorno

COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tassa di soggiorno pari a € 2 a persona al giorno, fino a dieci
giorni anche non consecutivi nell’anno solare

Maggiori dettagli di seguito

 

Art. 4 del D.Lgs. 23 del 14 Marzo 2011

 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2024

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1)Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’Art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per istituire e disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.

2) Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

3) Per strutture ricettive, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si intendono le strutture alberghiere, extra-alberghiere, agrituristiche, case per ferie, affitta camere, b&b, foresterie lombarde o comunque denominate tutte le tipologie di strutture che offrono alloggi a fini turistici, situate nel Comune di Ternate, ivi comprese le locazioni turistiche.

Articolo 2

Presupposto dell’imposta

1) Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2) L’imposta è corrisposta per ogni notte di pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti, anche non consecutivi, durante l’anno solare.

Articolo 3

Soggetto passivo

1) È soggetto passivo dell’imposta chiunque pernotti nelle strutture ricettive di cui all’art. 1,situate sul territorio comunale e che non risulta iscritto all’anagrafe dei residenti del Comune di Ternate.

2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 1, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo come DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5- bis del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017.

Articolo 4

Misura dell’imposta

1) La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive in maniera che tenga conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

Articolo 5

Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, previa presentazione di apposita documentazione:

  1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. i residenti nel comune di Ternate;
  3. il personale dipendente della struttura ricettiva;
  4. i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente; nel caso di minori sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  5. le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
  6. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
  7. i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
  8. gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  9. i soggetti con disabilità ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore; nel caso di minori sono esenti entrambi i genitori;
  10. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
  11. gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive con sede nel Comune di Ternate, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza
  12. le forze dell’ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali.

Articolo 6

Versamento dell’imposta

  • I soggetti di cui all’art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all’art. 4.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ternate sono tenuti a:

  1. informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall’Ufficio Tributi del Comune;
  2. riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia
  3. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, di apposite dichiarazioni per l’eventuale esenzione dall’imposta
  4. segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta, comunque non oltre il 5° giorno successivo all’accertato omesso versamento; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell’interessato;

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